Art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, si comunica che per i rapporti al portatore la cui lista è disponibile presso le filiali dove gli stessi sono accesi, risultano verificate le condizioni di applicazione della normativa in materia di rapporti “dormienti” (assenza di operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare - o di terzi eventualmente delegati - per il periodo di 10 anni dalla data di libera disponibilità delle somme ivi registrate).
Si invitano pertanto i soggetti legittimi titolari dei singoli rapporti in questione ad impartire, entro 180 giorni dalla data del presente avviso, disposizioni circa gli stessi; potrà eventualmente essere data anche soltanto comunicazione scritta dell’intendimento di escludere il rapporto dall’applicazione, fino all’eventuale nuovo ricorso dei termini di legge, della normativa emarginata. Tali disposizioni o comunicazioni andranno ovviamente effettuate previa dimostrazione della propria legittimazione, mediante esibizione del titolo al portatore.
Le stesse andranno impartite alla Dipendenza presso cui il rapporto è intrattenuto; in difetto, il rapporto verrà estinto e le somme ivi registrate verranno devolute al Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e potranno, se del caso, essere in futuro richieste al Fondo medesimo dagli aventi diritto nei termini e con le modalità di cui al sopra citato D.P.R. 22 giugno 2007, 116.
Per qualsiasi eventuale informazione, si invita a prendere contatti con la propria Dipendenza.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
BANCA ANTONVENETA S.p.A.